Vendita ambulante di alimenti e bevande, la Fiva ricorda le regole

Calabria Attualità

La stagione estiva è quella in cui sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali si susseguono con la presenza di moli turisti e così la Fiva, Federazione Italiana Venditori Ambulanti, della provincia di Reggio Calabria è impegnata in questi giorni a fornire le indicazioni ai propri iscritti, soprattutto del settore alimentare, impegnati in eventi che permettono e prevedono la vendita di alimenti e la loro somministrazione, ma anche a tutti coloro che si avvicinano a questo settore senza le adeguate competenze e con il rischio di gravi violazioni.

L'esercizio dell'attività ambulante di commercio nel settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, ci tengono a spiegare dalla Federazione, è in linea generale consentita e subordinata al possesso di almeno uno fra questi requisiti (comma 6 art. 71 della legge 59/2010): l’attestato di partecipazione ad un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti; l’avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera in tali imprese in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS; l’essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso degli studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, alberghiera o diploma equivalente.

La Fiva ricorda però che l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, “è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività (Scia e versamento diritti istruttoria) priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti suddetti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.

Questa importante semplificazione (escluso il settore dei superalcolici) introdotta con l'art. 41 della legge del 2012, la nr. 35, permette anche, ad esempio, alle Associazioni e alle Parrocchie costituite e legalmente riconosciute e registrate, di poter operare in occasioni particolari (non continuative) sempre nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

La lotta all'abusivismo commerciale rimane sempre una priorità per la Federazione a tutela dei diritti di chi opera da anni nel rispetto delle norme “ma – viene ribadito - diventa anche imprescindibile quando si parla di alimenti, la cui conservazione e preparazione non può essere lasciata a interpretazioni e può portare anche a gravi violazioni punibili con multe da 3 mila a oltre 15 mila euro”.

È in atto una campagna di informazione e sensibilizzazione attraverso il dialogo con le Amministrazioni (in attesa che vengano attuate le indicazioni della Direttiva Europea Servizi a livello regionale prima e successivamente locale), gli uffici Asp del territorio e le Forze dell’ordine per il rispetto delle indicazioni in materia.