Concorso di Magistratura: per il Governo è come partecipare al Bingo!

2 maggio 2021, 09:40 Opinioni&Contributi

Dopo una serie di rinvii a causa del Covid, le prove scritte del concorso dovrebbero tenersi a luglio. Nel frattempo, col decreto legge n. 44, il Governo le ha ridotte a due, ha contratto da 8 a 4 ore il tempo di redazione degli elaborati, e ha stabilito che questi ultimi siano svolti in modo “sintetico”: è il modo migliore per aumentare l’alea del concorso e per sfuggire alla verifica della conoscenza dei principi, privilegiando quella del dettaglio.


di Alfredo Mantovano*

1. Scegliendo il medico di famiglia, preferite l’iperspecialista del menisco o un professionista che conosca i fondamentali? Se la domanda vi appare – quale è – retorica, decliniamone la versione giudiziaria: dovendo affrontare un processo, auspicate un giudice che padroneggi i principi e li applichi, se mai approfondendo nello specifico il singolo caso, o un giudice che sappia tutto, ma proprio tutto, di un particolare istituto, senza garanzia che abbia presente il quadro d’insieme? Non è un quesito astruso: viene spontaneo di fronte all’impostazione del prossimo concorso di magistratura.

Riassunto delle puntate precedenti: il concorso viene bandito per 310 posti con decreto ministeriale del 29 ottobre 2019, e subisce ripetuti slittamenti a causa del Covid. Il penultimo rinvio è stato disposto con d.m. del 14 gennaio 2021: fissava per le prove scritte per le date del 25, 26 e 28 maggio, che avrebbero dovuto svolgersi secondo le modalità consuete in due sedi, la Fiera di Roma e la Fiera di Rho (Milano), all’evidente scopo di permettere il distanziamento. Il 16 aprile il sito del ministero della Giustizia ha pubblicato l’avviso di annullamento di quelle date, con l’annuncio che la Gazzetta ufficiale del 28 maggio conterrà il nuovo calendario, prevedibilmente a luglio.

Nel frattempo però il decreto legge n. 44 del 1° aprile 2021 ha introdotto con l’art. 11 tre cambiamenti significativi, precisati al comma 5:

  • le prove di concorso non sono più tre, ma due, con sorteggio fra le tre materie (civile, penale e amministrativo) al mattino del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova;
  • il tempo stabilito per effettuare ogni prova non è più di 8 ore, ma è ridotto a 4, a decorrere dalla dettatura;
  • a tal fine la commissione di concorso, nel definire “i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati”, “tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento”.

2. Se la ratio non scritta delle novità fosse – come è presumibile – far permanere il minor tempo possibile i candidati nella sede del concorso, sarebbe sufficiente fissare per ciascun giorno delle prove un orario di riunione della commissione, al fine di concordare la traccia, e un distinto e successivo orario per l’accesso degli aspiranti magistrati: in ogni concorso si misura in ore il tempo fra quando il candidato raggiunge il suo banco e quando conosce il tema da svolgere, e anzi mantenersi calmo nell’attesa costituisce una prova nella prova.

Fino alla pubblicazione del decreto legge n. 44 nessuno aveva dubbi che il concorso si sarebbe svolto come avviene da decenni, con tre elaborati scritti e con 8 ore di tempo per redigere ciascuno di essi: lo si è detto, il d.m. di gennaio aveva confermato tale modalità di espletamento, pur rinviando le date.

Il genio che ha immaginato la nuova disciplina – ma pure chi l’ha condivisa al Consiglio dei Ministri – intanto mette in conto, affidando la scelta alla sorte, che il candidato superi il concorso senza aver svolto la prova di diritto civile o quella di diritto penale, il che non è particolarmente rassicurante quanto alla verifica della conoscenza di uno dei due settori. Ma poi non considera che chi si avvicina al concorso di magistratura col serio proposito di superarlo non improvvisa la preparazione negli ultimi giorni: trascorre non pochi mesi prima – in questo caso quasi due anni – a esercitarsi in elaborati la cui struttura non muta da decenni.

Lo svolgimento-tipo finora è partito dall’inquadramento di carattere generale dell’istituto posto all’attenzione, seguito dalla disamina della questione più specifica proposta dalla traccia. La ‘caratura’ dell’elaborato curata finora da chi ha praticato con diligenza nella preparazione non serve più a nulla.

3. Con la nuova disciplina l’elaborato sembra radicalmente cambiare: 4 ore invece che 8 significa scrivere qualcosa di estremamente sintetico, e infatti il d.l. incarica la commissione del concorso di definire i criteri per valutare la capacità di sintesi. Chi ha dimestichezza col concorso sa che il candidato impiega la prima parte delle ore disponibili per mettere dapprima a fuoco, quindi in ordine, quel che poi svilupperà: al netto di questa fase di necessaria riflessione, resta ben poco tempo.

4 ore invece che 8 vorrà dire anche che si punterà necessariamente a proporre una traccia specifica, saltando la parte generale: il che significa far crescere l’alea per l’esaminando. Farà bingo se avrà avuto la ventura di incrociare quel dettaglio nella preparazione del concorso; farà cilecca se invece quel dettaglio gli sarà sfuggito.

Il concorso diventa così lo strumento di verifica – per stare all’analogia iniziale – di conoscenze superspecialistiche, non però della padronanza dei principi generali del diritto. Eppure il PRRN (p. 73) prevede la “riduzione dei tempi di accesso alla carriera di magistrati, che consente ai laureati di partecipare direttamente al concorso per magistrato ordinario”.

La ratio del condivisibile ritorno al sistema antecedente l’obbligatoria frequenza delle Scuole di specializzazioni è, oltre alla riduzione dei tempi di accesso, pure il possesso da parte dei neolaureati di preparazione più centrata sugli istituti che sui dettagli: lo stesso Esecutivo che ha varato i PNRR col d.l. 44 inverte la rotta.

4. La domanda di partenza non era poi così retorica. In Italia c’è chi preferisce un medico di famiglia che sa tutto del menisco, ma non necessariamente della funzionalità dell’organismo: lo trovate al ministero della Giustizia.

Poiché però le novità descritte non sono contenute in un Dpcm, bensì in un decreto legge, il Parlamento ha la possibilità di rimettere a posto un quadro così sconnesso. L’auspicio è che qualcuno prenda a cuore la questione.

Il concorso in magistratura merita di essere profondamente riformato, ma nella prospettiva di ampliare la verifica della professionalità del futuro magistrato dalla mera preparazione – per quanto possibile – alle doti di equilibrio e di ragionevolezza. Qui, canterebbe de André, si va nella direzione ostinata e contraria.

*Magistrato, consigliere di sezione penale alla Corte di Cassazione

Si ringrazia l'autore e il sito del Centro studi Rosario Livatino