Il caso-Chievo tra norme e cavilli: così s’infrangono i sogni di una città, e la fiducia s’eclissa ai chiari di luna

28 luglio 2018, 12:11 Trasferta Libera

“Gli Statuti e i regolamenti federali prevedono che gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall’ordinamento sportivo”. Così recita l’articolo 8 della Deliberazione del Consiglio Nazionale del Coni (la n. 1519) del 15 luglio 2014, in merito ai cosiddetti “Principi di giustizia sportiva”.


In soldoni, parliamo della “clausola compromissoria, definizione ai più sconosciuta ma che nell’ordinamento giuridico italiano viene trattata come una “disposizione contrattuale” che permette di attribuire a soggetti arbitri eventuali controversie intervenute fra le parti contraenti.

Il cosiddetto vincolo di giustizia sportiva adottato dalla Figc, in pratica, impone - all’atto del tesseramento - di rinunciare ad adire la giustizia ordinaria per tutte le controversie che riguardino l'attività sportiva. I competenti organi previsti dalla Federazione, dunque, sono i soli di cui si accetta un eventuale giudizio.

Un argomento apparentemente irrilevante ma fondamentale per comprendere gli sviluppi della querelle tra il ChievoVerona ed il Crotone, che nelle ultime settimane tiene prorompentemente banco, soprattutto alla luce delle decisioni del tribunale federale della Figc che ha decretato l’ormai famigerata “improcedibilità” avverso la società gialloblù sul caso, seppur eclatante, delle altrettanto famigerate plusvalenze (LEGGI L’ARTICOLO).

Il Crotone Calcio ha annunciato ieri infatti di aver inoltrato un’istanza al Coni affinché i campionati di serie A e B vengano sospesi, in attesa del secondo “giudizio” sul Chievo e contemporaneamente - come è ovvio per regola - ha chiesto una deroga alla clausola compromissoria “così da poter per fare valere le proprio ragioni di fronte alla giustizia amministrativa”, quella Statale e non sportiva per intenderci (LEGGI L’ARTICOLO).

Su quest’ultimo punto, però, lo Statuto Federale è chiaro: all’articolo 30 stabilisce come qualsiasi tesserato, ma soprattutto qualsiasi società, nel caso di specie il Crotone, abbia l’obbligo - “in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo” - di accettare pienamente e definitivamente l’efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla “Figc, dalla Fifa, dalla Uefa, dai suoi organi o soggetti delegati” nelle materie che siano “riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico”.

In parole povere, in caso di controversie - come sul cosiddetto caso-Chievo - le stesse, una volta esauriti i gradi interni di giustizia federale, e su richiesta della parte interessata, sono soggette solo ed unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni.

Chi non dovesse rispettare il vincolo, infine, può incorrere nell’applicazione di sanzioni, tra cui la penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società; l’inibizione o squalifica non inferiore ai sei mesi per i calciatori e per gli allenatori e ad un anno per tutti gli altri.

In più, un’immancabile “multa” che può arrivare anche fino ai 50 mila euro.

È vero però che, come da Statuto, il Consiglio Federale, fatto salvo il diritto ad agire davanti ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali, “per gravi ragioni di opportunità” può anche autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga.

Va dunque compreso se da un punto di vista squisitamente “giuridico” il caso del Crotone ricada in tale accezione.

Vi è poi un altro “impiccio”, se così possiamo chiamarlo, ovvero quanto statuisce il Codice di Giustizia Sportiva nei casi di violazioni delle norme federalie di ogni altra disposizione … applicabile”, più particolarmente in riferimento alla “penalizzazione di uno o più punti in classifica” definendo come quest’ultima “che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente: dove per stagione in corso, essendo il caso Chievo trattato nell’ambito di quella attuale, si intenda il campionato di Serie A 2018/2019.

Sebbene, va rilevato, alla lettera i) dell’articolo 18 dello stesso Codice, si paventi anche, tra le “sanzioni” l’eventuale esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore”.

Tra cavilli, norme, commi, interpretazioni e soprattutto “dubbisi annuncia quindi un agosto caldo, oseremmo dire “bollente”, per il calcio italiano e in particolare per quello pitagorico.

Smaltita la rabbia per le decisioni “favorevoli” al Chievo, in casa rossoblù si tenta ora, e giustamente, qualsiasi strada per far valere le proprie ragioni.

Staremo a vedere cosa verrà fuori dal cosiddetto Chievo-bis, così come se il Coni avrà o meno il “coraggio di concedere al Crotone la deroga al “capestro” della clausola compromissoria: ma pare evidente che dovranno dapprima esaurirsi tutti i gradi della giustizia (?) sportiva.

Nel frattempo il campionato è alle porte, s’inizia il 19 agosto. Troppo vicina la data per i tempi spesso tragicamente lunghi dei processi nostrani, in qualsiasi sede essi vengano celebrati.

I gialloblù, intanto, nei calendari ufficiali della prossima di serie A ci sono, eccome!, addirittura con una “prima” tutta d’eccezione, il match clou contro i Campioni d’Italia della Juventus.

I crotonesi invece, costretti a stare alla finestra: in attesa di “miracoli, anche solo di un raggio di sole, quantomeno di uno spicchio di luna. Che ieri - però - era eclissata: come la fiducia. Di un’intera città.