Covid in Calabria, 8 comuni diventano zona rossa. Quattro si colorano di arancione

Calabria Attualità
Nino Spirlì

Otto comuni in zona rossa e quatto classificati come zona arancione. Il presidente facente funzione della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha firmato una nuova ordinanza, controfirmata anche dal delegato del soggetto attuatore, Antonio Belcastro, con la quale ha istituito 8 zone rosse: Bagnara Calabria, Platì, Bruzzano Zeffirio, Cardeto, Pallagorio, Cotronei, Isola Capo Rizzuto, Mileto e nei territori identificati come “zona arancione”: Pizzo, Rombiolo, San Gregorio d’Ippona e San Costantino Calabro

A seguito dell’analisi dei dati degli ultimi 10 giorni, sono state evidenziate “situazioni di criticità legate al cospicuo incremento assoluto e percentuale dei casi confermati che si traduce nell’incremento dei casi per 1000 abitanti, che ha assunto valori di gran lunga superiori a i dati medi regionali”.

Da qui la disposizione della nuova ordinanza, con la quale otto comuni diventano zona rossa. In questi territori, come scritto nel documento “si registra un’incidenza di nuovi casi confermati nel periodo in esame che, in relazione alla popolazione residente, assume aspetti di forte criticità, per i quali appare necessario rafforzare decisamente le misure di prevenzione, unitamente a specifiche limitazioni supplementari, rispetto a quelle già stabilite dalla regolamentazione nazionale e regionale, per tutte le aree geografiche”.

Invece nelle aree arancioni Pizzo, Rombiolo, San Gregorio d’Ippona e San Costantino Calabro, “si registra un trend di nuovi casi confermati che, pur in presenza di un apparente rallentamento della curva, impone l’adozione di misure intermedie associate alle “zone arancioni regionali” al fine di limitare i momenti di possibile assembramento che potrebbero dar luogo a nuovi contagi, non diversamente contenibili”.

L’ordinanza, già attiva da domani, mercoled’ 2 dicembre, dispone quindi il divieto di allontanamento da parte di tutte le persone ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento; il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, debitamente autocertificati; sussista il divieto di accesso all’interno del territorio comunale, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell’assistenza e nelle attività̀ riguardanti l’emergenza, e per le forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività”.

DIVIETI ZONA ROSSA

I non residenti potranno attraversare i comuni interessati ma non vi potranno sostare. Sono inoltre consentiti, all’interno del territorio Comunale, unicamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e di quelli ritenuti essenziali. Così come è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Saranno poi consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita e gli spostamenti, entro i limiti previsti, per usufruire delle attività della ristorazione d’asporto.

Sono sospese tutte le attività commerciali e produttive, fatta eccezione per le attività essenziali, come negozi di alimentari, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimangono chiusi anche i mercati, fatta eccezione per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Sono inoltre sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Sarà consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché dalle 5 fino alle 21 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Sospensione anche per le attività scolastiche di ogni ordine e grado, ad esclusione dei nidi e delle scuole dell’infanzia (servizi educativi 0-6 anni). Le altre scuole dovranno ricorrere alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse. Unica eccezione per la didattica in presenza per gli studenti con bisogni educativi speciali, in questo caso sarà consentita la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnati di sostegno.

Per quanto riguarda i comuni in zona arancione è stato disposto il divieto di spostamento dalle 21 alle 5. Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti dovrà essere necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato all’Ordinanza n. 80/2020. Sia consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resti consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché dalle 5 fino alle 21 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

In tutti i comuni è confermato il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione e raccomandare fortemente l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.