Caccia: Legambiente Calabria esprime soddisfazione per lo stop del TAR

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Legambiente Calabria aveva espressamente chiesto in seno alla Consulta faunistica venatoria regionale di non emanare il calendario venatorio 2020/2021 con una serie di aspetti palesemente in contrasto con la normativa nazionale e le indicazioni scientifiche, senza essere ascoltata, adesso esprime soddisfazione per l’importante pronuncia del Tar Calabria che conferma quelle medesime richieste”.

Il TAR Calabria, infatti, su ricorso presentato da WWF e Lipu, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta, ha sospeso la delibera della Giunta regionale del 7 agosto 2020 n. 219 e l’allegato calendario venatorio per la stagione di caccia 2020/2021 nelle parti in cui:

consentono la caccia al moriglione ed alla pavoncella;

non prevedono per le specie Colombaccio, Gazza, Cornacchia grigia e Ghiandaia, per cui è stata prevista l’apertura anticipata della caccia la modifica del termine finale a titolo compensatorio, ossia la chiusura il 13 gennaio 2021;

consentono la caccia all’interno delle “Aree Natura 2000”, ossia SIC, ZSC e ZPS, tutelate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE Habitat e della Direttiva 79/409/CEE Uccelli.

In seguito alla suddetta ordinanza cautelare, la Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, ha emanato, in data 25.09.2020, un comunicato urgente con cui ha recepito le indicazioni dell’Autorità Giudiziaria ed avvisato tutte le associazioni venatorie calabresi e le Forze di polizia.

Legambiente aveva inviato alla Regione Calabria osservazioni alla proposta di calendario venatorio della Regione Calabria per la stagione venatoria 2020/2021 chiedendo, senza esito, di intervenire al fine di eliminare le gravi contraddizioni con l'articolo 1, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 che detta le condizioni per autorizzare il prelievo venatorio.

Occorre ricordare che le giornate di preapertura della caccia rispetto alla data di apertura generale prevista dall’art. 18 della L.157/92 alla terza domenica di settembre, costituiscono violazione della legge quadro, laddove, in base al comma 2 del succitato articolo di legge, l’apertura anticipata deve essere subordinata a specie di cui sia nota la consistenza sul territorio ed alla “preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori“, precondizioni entrambe completamente assenti nella Regione Calabria.

Infatti il piano faunistico regionale, scaduto da 17 anni, è basato su dati vecchi di oltre 20 anni, oggi privi di alcun valore scientifico. La preapertura contrasta anche con l’art. 18 comma 1-bis della legge 157/92 che vieta l’esercizio venatorio "durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli”.

Relativamente alla caccia al moriglione ed alla pavoncella, inoltre, il calendario venatorio regionale contrasta con la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare finalizzata ad una maggiore tutela delle due specie in considerazione del loro precario stato di conservazione.

“L’ordinanza cautelare emessa dal TAR Calabria” afferma Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria “è particolarmente importante anche perché equipara, quanto all’esercizio dell’attività venatoria, le Aree Natura 2000, alle aree protette escludendole, in assenza di preventiva, idonea e puntuale valutazione d’incidenza, dall’esercizio dell’attività venatoria”.

“Legambiente Calabria, si associa quindi all’appello delle altre associazioni ambientaliste WWF e Lipu chiedendo che le Forze dell’Ordine esercitino tutte le possibili attività di vigilanza e controllo, in particolare sui siti Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) per far osservare il divieto di caccia imposto dalla sospensione del calendario venatorio regionale da parte del TAR della Calabria. Un tassello importante verso l’indispensabile riequilibrio del rapporto tra l’uomo e tutte le altre specie viventi che deve essere improntato alla cura ed al massimo rispetto”.