Marano Marchesato: il Tar sancisce la regolarità dei lavori al cimitero

Cosenza Attualità

“Questa è la vittoria della verità sulle accuse false e tendenziose. Una conferma per chi ci ha sostenuto e continua a farlo con fiducia e una dimostrazione di onestà per quanti, adducendo motivazioni inesistenti, credevano di averci colto in flagranza di chissà quale reato". Queste le dichiarazioni del sindaco di Marano Marchesato, Eduardo Vivacqua, all’indomani della sentenza del Tar che ha respinto l’istanza cautelare presentata da Pierino ed Eugenio Guido, mirante ad ottenere l’annullamento della delibera della Giunta Municipale n. 26 del 28/04/2020 con la quale era stato approvato il progetto per la realizzazione di un campo di inumazione per i cadaveri non decomposti.

I ricorrenti chiedevano anche l’annullamento dell’ordinanza sindacale con la quale si disponeva, in via d’urgenza, la realizzazione di un campo di inumazione nella zona nord- est all’interno della recinzione dell’area cimiteriale, con estumulazione straordinaria di circa 53 salme.

“Tutto ciò – chiarisce il primo cittadino – nel pieno rispetto di tutte le normative sanitarie vigenti in materia e della fascia di rispetto. Abbiamo agito nella massima legalità per far posto alle nuove salme relative alla consueta mortalità che si registra annualmente nel nostro territorio”. Il Comune di Marano Marchesato si era costituito in giudizio assistito dall’avvocato Albino Domanico.

Il Tar Calabria, pronunciandosi con ordinanza pubblicata l’8/07/2020 ha totalmente respinto l’istanza cautelare premettendo che “allo stato e con la cognizione sommaria che caratterizza la fase

cautelare, il ricorso non sia assistito dal requisito del fumus boni iuris” cioè non ha parvenza di buon diritto, che è uno dei presupposti per ottenere un provvedimento cautelare.

Nelle motivazioni del rigetto si legge:

“A differenza di quanto allegato in ricorso a sostegno di tutte le censure prospettate, gli atti impugnati non appaiono qualificabili come atti di ampliamento del cimitero esistente, né che il campo di inumazione venga localizzato nella fascia di rispetto, venendo al contrario posto all’interno delle mura perimetrali; sotto il profilo igienico-sanitario, in relazione all’area utilizzata per il campo di inumazione, deve rilevarsi come sia stato rilasciato anche il prescritto parere da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, che ha provveduto altresì ad eseguire sopralluoghi nell’area in questione”. Infine che: “Non appare rilevabile una violazione dell’art. 7 l. 241/1990” e, in conclusione “non appare, allo stato, che il contenuto del provvedimento potesse essere diverso da quello in concreto adottato”.

Dunque piena legittimazione all’azione del Sindaco e della Giunta, che hanno accolto con soddisfazione il disposto del Tribunale Regionale.