Discarica Scala Coeli, Legambiente: sospensione conferenza dei servizi

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Insieme al Circolo locale “Nica” di Scala Coeli, Legambiente Calabria segue con attenzione i procedimenti relativi ai lavori che interessano, direttamente o indirettamente, la discarica di Scala Coeli.

Il Nica ha chiesto di essere udito nella conferenza dei servizi convocata per l’approvazione del progetto di costruzione di una strada di accesso alla costruenda discarica, ma il Comune, attraverso il responsabile dell’area tecnica, non ha concesso la partecipazione ai lavori, come portatori di interessi, ai soci legambientini.

Come associazione ambientalista riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente, invece, Legambiente si ritiene legittimata a partecipare ai procedimenti che interessano le modifiche ambientali del territorio.

L'associazione poi ritiene questo comportamento "lesivo degli interessi ambientali" ribadendo che "non si arrende e chiede la sospensione della conferenza dei servizi per la strada di accesso alla discarica illustrando nel dettaglio le problematiche che avrebbe voluto mettere in evidenza nella conferenza dei servizi a cui è stata negata la partecipazione".

“Il progetto oggetto della presente conferenza dei servizi è datato 21/11/2011 e acquisito al protocollo del comune di Scala Coeli con il n. 3100/2011. Dalla redazione del progetto alla data odierna sono trascorsi oltre sei anni" affermano da Legambiente.

"Nel merito - aggiungono - facciamo notare che, durante tale periodo, lo stato dei luoghi interessato dalle previsioni progettuali in oggetto è stato notevolmente modificato e che di conseguenza lo stato attuale descritto nel progetto non trova perfetto riscontro con la situazione odierna infatti: gli attraversamenti in progetto, indicati con le lettere E, D, C nella tavola T8 allegata sono stati realizzati abusivamente e successivamente demoliti in seguito alla diffida a demolire le opere abusive n. 14 del 27/08/2015 prot. 1907 da parte del responsabile del servizio del comune di Scala Coeli ( tale ordinanza è stata emessa in seguito alla sentenza Tar n. 735/14 in merito alle ordinanze di demolizione n. 16 del 05/04/2012 e n. 33 del 27/09/2012 con in allegato gli elaborati in cui venivano descritti gli attraversamenti eseguiti e in particolare la tav. 2); con Autorizzazione prot. 2986 del 10/12/2015 il responsabile del servizio del comune di Scala Coeli autorizzava lavori di "Cospargimento e relativa costipazione (nei tratti indicati nell'elaborato planimetrico di riferimento e nello stato di fatto attualmente esistente), di materiale ghiaioso per uno spessore variabile tra 10/15 cm., così per come indicato nella scheda descrittiva del materiale, ovvero, per come rappresentato negli elaborati tecno-grafici a firma dei progettisti”.

Legambiente, poi, evidenzia "che gli attraversamenti in progetto, indicati con le lettere B e A nella tavola T8, sono stati già realizzati e tutt’ora presenti in loco; che gli attraversamenti realizzati abusivamente poi demoliti e ora in progetto, indicati con le lettere E, D, C nella tavola T8 sono oggetto di permesso a costruire n. 2 rilasciato il 31/07/2017. Con espresso riferimento alla tavola n. T7 facciamo rilevare che le mappe catastali sulle quali è stato rappresentato il progetto sono da considerarsi temporalmente superate, infatti le planimetrie catastali aggiornate, riportano in prossimità della discarica, delle particelle con qualità relitti di acque, censite al foglio di mappa 62 particelle 291 e 292 e che le stesse particelle non sono riportate nelle tavole di progetto. Pertanto riteniamo che, in merito alle osservazioni riportate non è possibile esprimere un parere di competenza su di una proposta progettuale in cui viene descritto uno stato dei luoghi profondamente diverso rispetto allo stato attuale".

In merito alle altre osservazioni l’Associazione ambientalista chiede al Presidente della conferenza dei servizi di fare preliminarmente chiarezza su quali opere debbano essere espressi i pareri di competenza "visto che alcune di esse sono state già realizzate mentre altre sono state già assentite con il permesso a costruire n. 2/2017 e, inoltre, di fornire allegati progettuali aggiornati".

In merito al previsto ponte sul torrente Patia descritto nella tavola n. T 7 rileva infine "che è norma di buona tecnica evitare di realizzare opere in prossimità di sponde di fiumi soggette a erosione ed in un’ansa del torrente stesso con opere di fondazioni in una sezione soggetta a forte erosione da parte delle acque di ruscellamento a carattere prevalentemente torrentizio del Patia”.