Regione: ricorso interdizione Oliverio passa al Tar Lazio

Calabria Cronaca

Sarà il Tar del Lazio a occuparsi del ricorso presentato dal presidente Mario Oliverio avverso la sospensione inflittagli dall'anticorruzione per la nomina di Santo Gioffrè a commissario dell'Asp di Reggio Calabria. Il dispositivo dei magistrati amministrativi catanzarese è stato depositato questa mattina ed è in fase di pubblicazione.

La decisione, secondo quanto apprende l'Agenzia Italia - è stata presa dopo l'udienza di ieri in cui l'avvocatura dello Stato aveva insistito proprio per il trasferimento del procedimento al Tar della capitale. Di parere contrario gli avvocati del governatore, Oreste Morcavallo e Alfredo Gualtieri, che avevano insistito per la sospensione o l'annullamento del provvedimento impugnato.

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"La competenza a conoscere del giudizio proposto rientra nella competenza funzionale del Tar Lazio, sede di Roma". E' quanto scrivono i giudici Guido Salemi, presidente, Emiliano Raganella e Raffaele Tuccillo nell'ordinanza che ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Tar catanzarese a trattare il ricorso presentato dal presidente della Regione Mario Oliverio avverso la sanzione inflittagli dall'Anticorruzione.

"Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma - spiegano i giudici amministrativi - le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, cui, come noto, è subentrata l'Autorità Nazionale anticorruzione. Ne deriva che, con riferimento ai provvedimenti in oggetto, sussiste la competenza funzionale del Tar Lazio e l'incompetenza del Tar adito". "La competenza funzionale del Tar Lazio - si legge ancora nel l'ordinanza emessa oggi dal Tar calabrese - attrae, anche, la competenza a conoscere del provvedimento connesso del quale è autore il responsabile della prevenzione della Regione Calabria. Sul punto, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha precisato che nell'ipotesi in cui sia stato adottato un atto rientrante nella competenza territoriale del Tar periferico e di un atto rientrante nella competenza funzionale del Tar Lazio prevale la competenza funzionale del Tar Lazio con conseguente inapplicabilità delle regole di spostamento per ragioni di connessione, in quanto nell'ordinamento processuale amministrativo la competenza funzionale del Tar Lazio, prevista per specifiche ipotesi, si fonda sulla particolare natura dell'interesse pubblico sotteso al provvedimento impugnato ovvero - o in aggiunta - sull'esigenza di favorire fin dal primo grado l'omogeneità della giurisprudenza".


(AGI)